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Presentandovi presso la nostra agenzia entro la
giornata di martedì, per l'istruzione della pratica si potrà effettuare la visita medica
il mercoledì sera, successivamente alla visita con esito positivo potremo dar luogo alla pratica.
E' possibile convertire i documenti di guida rilasciati da Stati per i quali ci sono condizioni di reciprocità secondo le istruzioni
impartite dalla Direzione Generale della M.C.T.C. Per i titolari di
patente di guida rilasciata dagli Stati membri dell'Unione Europea, non è più richiesta
la conversione della patente posseduta, ma è possibile ottenerne il riconoscimento,
presentandoci un'autocertificazione in carta
semplice, in cui si dichiari la propria residenza anagrafica in Italia, ovvero un
certificato di residenza in bollo; se la patente rilasciata da altro
Stato membro è scaduta di validità, ovvero se fra la data di rilascio e quella di
presentazione della richiesta, intercorre un periodo di tempo superiore o uguale a quello
stabilito per la specifica categoria, occorre anche un certificato medico.
Per gli Stati non membri dell'Unione Europea presentandovi presso la nostra
agenzia entro la giornata di martedì, per l'istruzione della pratica si potrà effettuare
la visita medica il mercoledì sera, successivamente alla visita con esito positivo
potremo dar luogo alla pratica.
La patente rilasciata da uno dei sottoelencati stati viene consegnata all'ufficio
della Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Milano che ci consegna ricevuta di avvenuta
presentazione di domanda di duplicato, con la quale è possibile circolare per un periodo
di 180 giorni; entro tale periodo la Motorizzazione ci darà comunicazione dell'avvenuta
definizione della pratica e previa restituzione della ricevuta d'istanza, ci consegnerà
la nuova patente.

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Documento d'identità valido e non
scaduto dal quale si possa rilevare la residenza in Italia, ovvero, nel
caso che quest'ultima sia variata, un certificato di residenza in bollo
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Traduzione dei dati contenuti nella
patente estera. La conformità della traduzione al testo straniero deve essere certificata
dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese in cui è stata emessa la patente, o
dalla rappresentanza diplomatica in Italia del paese che ha rilasciato la patente, ovvero
ancora da un traduttore ufficiale abilitato con autentica e legalizzazione della
traduzione stessa, cittadini italiani o stranieri, che compilino la traduzione su carta
legale per atti giudiziari con apposito giuramento prestato davanti ad un cancelliere
giudiziario (art. 5 R.D. 9.10.1922 n. 1366) o davanti ad un notaio
Elenco
Stati le cui patenti possono essere convertite
(aggiornato al 23/01/2006)
| Algeria |
Argentina |
Austria |
Belgio |
Bulgaria |
Cipro |
| Corea del Sud * |
Croazia |
Danimarca |
Estonia |
Filippine |
Finlandia |
| Francia |
Germania |
Giappone |
Gran Bretagna |
Grecia |
Irlanda |
| Islanda |
Lettonia |
Libano |
Liechtenstein |
Lituania |
Lussemburgo |
| Macedonia |
Malta |
Marocco |
Moldava |
Norvegia |
Paesi Bassi |
|
Polonia |
Portogallo |
Principato di Monaco |
Repubblica Ceca |
Rep. di Corea * |
Romania |
|
San Marino |
Slovenia |
Spagna |
Sri Lanka |
Svezia |
Svizzera |
| Taiwan |
Tunisia |
Turchia |
Ungheria |
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| *
La Repbblica di Corea è riportata anche come Corea del Sud.
Stati le cui patenti possono essere convertite solo per alcune categorie
di cittadini: |
|
Canada
- personale diplomatico e consolare
|
|
Cile
- diplomatici e loro familiari
|
|
Stati
Uniti - personale diplomatico e consolare
|
|
Zambia
- cittadini in missione governativa e loro familiari
|
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